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Ultimo aggiornamento
31 Agosto 2008

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Art. 672 del Codice Penale

   Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire cinquantamila (€ 25,82) a lire cinquecentomila (€ 258,23).

Alla stessa sanzione soggiace:

1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

 
 
   
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