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Ultimo aggiornamento
31 Agosto 2008

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Art. 638 del Codice Penale

   Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa (120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila (€ 309,87).

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti un mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

 
 
   
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